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Lavoro nero e clandestini: maxi sanzione al datore di lavoro
Due recentissime decisioni del Tribunale Ordinario di Milano (sentenza n. 1522 del 7 aprile 2008 – sezione lavoro) e di Monza (sentenza n. 431 del 10 aprile 2008 – sezione lavoro) stabiliscono importanti novità in tema di applicazione della maxi sanzione (penale e civile) a carico del datore di lavoro che impieghi alle proprie dipendenze lavoratori in nero (che non risultano dalle scritture obbligatorie) e clandestini (senza permesso). Il datore di lavoro che impiega alle proprie dipendenze un lavoratore in nero e clandestino viene infatti punito : 1) con la sanzione penale (arresto da tre mesi ad un anno) e la multa (ammenda di 5000,00euro per ogni lavoratore privo del permesso di soggiorno impiegato) stabilita dalla legge sull’immigrazione all’art. 22, comma 12, del Dlgs n.285/98; 2) con la multa stabilita dalla legge amministrativa all’art. 9-bis della legge n. 608/1996 che colpisce la mancata comunicazione di assunzione da parte del datore di lavoro al Centro per l’Impiego, la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, la mancata consegna del prospetto paga etc…., ovvero tutti gli adempimenti amministrativi ai quali è tenuto un datore di lavoro che voglia instaurare un rapporto di lavoro regolare. Se in passato il Ministero del Lavoro con la circolare n. 2/2002 aveva sostenuto l’applicabilità della sola norma penale (1) e non anche di quella amministrativa (2), con la successiva lettera circolare del 04/07/2007 anche Ministero del Lavoro si è invece espresso in favore dell’applicabilità sia della sanzione penale e pecuniaria previste dalla legge sull’immigrazione, sia della sanzione economica prevista dalla legge amministrativa nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti formali previsti per l’assunzione di un lavoratore. Se fino a pochi mesi fa si trattava di un indirizzo giurisprudenziale seguito unicamente da alcuni giudici di primo grado (Monza e Milano), alcune recentissime decisioni della Suprema Corte di Cassazione in Roma (sentenza n. 35112 dell’11 settembre 2008) segnano anche ai massimi livelli giudiziari l’adozione di questo orientamento giurisprudenziale rendendo così più severa la punizione di quei datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendenze lavoratori clandestini e in nero: oggi si corre concretamente il rischio di finire in cella.

Enrico Damiani di Vergada Franzetti [Avvocato]

"Il fatto di avere un'origine diversa rispetto al posto in cui vivi, ti crea difficoltà di identità, però credo che essere a metà tra due mondi, conoscere due lingue e due culture è una ricchezza...una cosa che dovrebbe essere apprezzata più che rappresentare motivo di discriminazione " [R.Ghazy]